Piano di Classifica Oneri Consortili
Il nuovo Piano Classifica per il riparto degli oneri consortili
In conformità con i criteri dettati dalla Regione Emilia Romagna a seguito del riordino avviato con le leggi regionali n.42/84 e 16/87, la approvazione del Nuovo Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale nel corso dell'esercizio 2000 ha consentito nel calcolo dei ruoli successivi di superare i vecchi criteri di ripartizione degli oneri consortili dei cinque preesistenti consorzi.
Infatti, Il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale nasce nel 1988 dalla unificazione dei soppressi Consorzi di Bonifica di Ravenna e di Predappio e dei Consorzi Idraulici di Forlì, Ausa di Forlimpopoli e Cosina.

Perché un nuovo Piano di classifica
Ciascuno dei Consorzi originari aveva un proprio Piano di riparto degli oneri di contribuenza dettato ovviamente da problematiche legate a caratteristiche specifiche del territorio e delle attività svolte, ciò comportava una notevole diversità dei parametri adottati e quindi una insostenibile disomogeneità fra territori anche contigui e confluiti all'interno del nuovo Consorzio.
Ciò implicava ad esempio che gli immobili ai confini degli ex Consorzi si trovassero a pagare aliquote di contribuenza diverse a parità di caratteristiche e di beneficio e che alcuni ambiti territoriali non fossero assoggettati a contribuenza pure conseguendo i benefici della bonifica o dell'irrigazione.
Si doveva inoltre tenere conto della trasformazione dell'assetto del territorio con particolare riferimento agli effetti della subsidenza e della progressiva urbanizzazione che hanno reso necessaria la modifica della difesa idraulica e dello scolo di alcuni bacini che da naturali si sono trasformati in meccanici.
Era necessario, poi, rapportare gli oneri di contribuenza a criteri dettati anche dall'evoluzione dei compiti istituzionali del Consorzio con particolare riferimento agli usi plurimi delle acque di superficie e della tutela e della valorizzazione dell'ambiente rurale e ubano.
Si doveva, infine, dare una risposta concreta alle richieste di legittimità impositiva delineate dalle recente giurisprudenza (Cass.8960/96; Cass.8957/96; Cass.4144/96; TAR Campania666/98) con particolare attenzione ai contribuenti extragricoli, siano essi proprietari di immobili o soggetti gestori di servizi idrici e di pubblica fognatura.

I principi alla base del nuovo Piano
Premesso che la vigente legislazione in materia di bonifica stabilisce che tutti i proprietari di beni immobili sono tenuti a sostenere le spese di funzionamento del Consorzio ed a contribuire agli oneri di manutenzione e di esercizio delle opere realizzate in rapporto all'effettivo beneficio conseguito o conseguibile, l'entità di tale beneficio viene definita attraverso:
a) la individuazione dei diversi tipi di attività consortile che danno luogo a beneficio;
b) la suddivisione del comprensorio classificato in relazione ad ambiti omogenei per la diverse attività;
c) la definizione di una superficie virtuale comune da utilizzare per la comparazione dei diversi tipi di bene immobiliari (agricoli e urbani) presenti nel comprensorio;
d) la definizione di indici tecnici ed economici che consentono di calcolare il rapporto di beneficio esistente tra gli immobili ed il tipo di attività di cui si avvalgono.
In sostanza la intensità del beneficio dipende sia dalla importanza delle opere e della attività di bonifica, da una parte, sia dalla capacità del bene in relazione alle sue caratteristiche di usufruire più o meno intensamente del beneficio, dall'altra.
Per quanto riguarda la tutela ambientale connessa alla stabilità dei suoli, il piano è caratterizzato dal fatto che si tiene conto del grave fenomeno della subsidenza con attività tese a contrastarne l'evoluzione e le negative conseguenze su tutti gli immobili presenti nel distretto di pianura.
Così, la gestione delle risorse idriche assume notevole rilievo, in particolare per quanto riguarda il comprensorio irriguo dominato dal sistema del Canale Emiliano Romagnolo, non solo per il beneficio irriguo attuale o potenziale che i terreni agricoli traggono da tale sistema ma anche per il beneficio ambientale connesso al contenimento della subsidenza di cui fruiscono sia gli immobili agricoli sia quelli urbani.
Una importante distinzione riguarda il beneficio fondiario conseguente alla attività di bonifica che può assicurare sia la sicurezza idraulica tramite le opere poste idraulicamente a monte di ciascun immobile sia lo scolo delle acque meteoriche tramite la rete di bonifica.
Infatti, per quanto riguarda le aree urbanizzate servite al proprio interno da fognature miste o separate normalmente realizzate e gestite dai Comuni o dalle loro Aziende, il Piano ha tenuto conto che il beneficio di scolo non riguarda direttamente i singoli immobili ma la rete di pubblica fognatura qualora abbia come recapito finale la rete di bonifica consorziale.
Pertanto, saranno stipulate specifiche convenzioni con i Comuni e/o gli Enti gestori che dovranno farsi carico, in proporzione al beneficio conseguito, delle spese sostenute dal Consorzio per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica interessate.
In tale modo il Piano prevede di addebitare agli immobili urbani solo l'onere di contribuenza conseguente all'attività di regimazione idraulica.

Il riparto degli oneri consortili
Nel nuovo Piano sono state individuate quattro attività fondamentali svolte dal Consorzio: la bonifica idraulica di pianura, la bonifica montana, la irrigazione, la tutela ambientale connessa al contenimento della subsidenza.
A ciascun tipo di attività sono imputati i costi di rispettiva competenza da ripartire fra i consorziati, determinando così i fabbisogni di spesa, che il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente al momento dell'approvazione del Bilancio di previsione.
Alla bonifica idraulica competono i costi di manutenzione, gestione, esercizio e vigilanza delle opere idrauliche, nonché le spese per studi e progettazioni che non trovano copertura in finanziamenti da parte di enti pubblici; alla bonifica montana le sole spese per studi e progettazioni e vigilanza; all'irrigazione il 70 per cento delle spese di funzionamento, manutenzione, sperimentazione e gestione corrisposte annualmente dal Consorzio al C.E.R. , le spese direttamente sostenute dal Consorzio per la distribuzione dell'acqua tramite impianti e canali promiscui e gli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti e dei manufatti necessari alla attività irrigua; alla tutela ambientale connessa al contenimento della subsidenza compete, infine, il 30 per cento delle spese corrisposte annualmente al C.E.R.
Alla formazione dei centri di spesa legati alle attività principali del Consorzio contribuisce anche il funzionamento generale dell'Ente che viene ripartito in ragione del beneficio che i proprietari di beni immobili traggono da ciascuna attività consorziale.

Bonifica idraulica di pianura e bonifica montana
Il centro di spesa della bonifica idraulica viene ripartito, in ragione del beneficio, sugli immobili agricoli ed extragricoli del Distretto di Pianura che viene suddiviso in 6 zone omogenee in funzione del tipo di regimazione e dell'altimetria dei bacini scolanti:
Zona 1P - bacini a scolo meccanico con altimetria prevalente inferiore ad 1 m. s.l.m.
Zona 2P - bacini a scolo meccanico con altimetria prevalente superiore ad 1 m. s.l.m.
Zona 3P - bacini a scolo naturale intermittente
Zona 4P - bacini a scolo naturale con altimetria prevalente inferiore a 4 m. s.l.m.
Zona 5P - bacini a scolo naturale con altimetria prevalente compresa fra 4 e 15 m. s.l.m.
Zona 6P - bacini a scolo naturale con altimetria prevalente superiore a 15 m. s.l.m.
Per il Distretto di Montagna in cui l'attività prevalente è costituita dalla bonifica montana vengono individuate, in funzione dell'altimetria dei bacini idrografici, le seguenti 4 zone:
Zona 1M - bacini idrografici con altimetria prevalente inferiore a 100 m. s.l.m.
Zona 2M - bacini idrografici con altimetria prevalente compresa fra 100 e 200 m. s.l.m.
Zona 3M - bacini idrografici con altimetria prevalente compresa fra 200 e 600 m. s.l.m.
Zona 4M - bacini idrografici con altimetria prevalente superiore a 600 m.s.l.m.
Per ciascuna zona omogenea di contribuenza viene calcolata la cosiddetta superficie virtuale di tutti gli immobili agricoli ed urbani, che è costituita dal prodotto della superficie catastale degli immobili agricoli e dalla superficie scolante degli immobili urbani per una serie di indici fisici ed economici che esprimono il beneficio conseguente alla attività di bonifica.
Ciò consente di assicurare un rapporto di congruità fra la contribuenza agricola e urbana e di ottenere delle quote unitarie di contribuenza che per i terreni hanno un solo valore per ciascuna zona e per i fabbricati sono articolati in tre valori (classe 1: tipologia residenziale; classe 2: tipologia produttiva; classe 3: tipologia pubblica) per ciascuna zona di contribuenza.

Irrigazione
Per l'irrigazione il centro di spesa viene ripartito, in ragione del beneficio, fra gli immobili agricoli ubicati nel Distretto di Pianura.
Il 70 per cento delle spese di funzionamento, manutenzione, sperimentazione ed esercizio a carico del Consorzio da parte del C.E.R. vengono recuperate:
- con una prima quota base per ettaro catastale da applicarsi a tutti i terreni dominati dal C.E.R., in relazione alla potenziale disponibilità della risorsa idrica;
- con una seconda quota integrativa per ettaro catastale da applicarsi a tutti i terreniagricoli serviti con acqua del C.E.R., in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa idrica e alle caratteristiche del servizio irriguo disponibile.
Le spese direttamente sostenute dal Consorzio per la distribuzione irrigua sono recuperate integralmente:
- per i terreni serviti da impianti e da canali attrezzati, tramite tariffa binomia formata da una quota fissa (anticipo) per ettaro catastale, in relazione alle caratteristiche del servizio irriguo disponibile attualmente articolato in tre tipologie (impianti pluvirrigui, impianti irrigui e canali attrezzati) e da un conguaglio (a consuntivo) in proporzione ai volumi d'acqua consumati, mantenendo le gestioni speciali separate per gruppi omogenei di impianti e di canali attrezzati;
- per i terreni serviti da canali vettori a gravità, tramite un rimborso forfettario (Rf) per ettaro catastale, che sarà applicato con importo ridotto pari a 0,20Rf anche alle aziende frontiste senza concessione irrigua, ma potenzialmente irrigabili, per una fascia di larghezza media pari a 250 metri su entrambe i lati del canale. Per le aziende agricole con superficie superiore a 20 ettari e/o con corpi aziendali separati e per i consorzi irrigui volontari, i criteri di tariffazione sono rinviati ad un successivo regolamento di attuazione.
Gli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti e dei manufatti idraulici e degli apparati elettromeccanici per la regimazione irrigua dei canali promiscui (attrezzati e vettori) sono recuperati tramite quote contributive da applicarsi a ciascun ettaro catastale servito.

Tutela ambientale nel Distretto di Pianura
La distribuzione presente e potenziale delle acque del Canale Emiliano Romagnolo nel comprensorio dominato e coincidente con il territorio del Distretto di Pianura comporta anche un concreto beneficio igienico - ambientale legato in particolare alla modulazione delle portate estive dei canali e dei corsi d'acqua naturali, alla conseguente diluizione delle portate minime maleodoranti, al rimpinguamento delle falbe acquifere sotterrane, alla riduzione dei fenomeni di bradisismo del suolo.
Pertanto, una parte dell'onere sostenuto dal Consorzio per il funzionamento, la manutenzione, la sperimentazione e la gestione del C.E.R. viene recuperato con una quota contributiva da applicarsi alle unità immobiliari ricomprese nel Distretto di pianura in ragione del beneficio ambientale conseguito.